PRECISAZIONE: L'evidenziazione in neretto di alcuni passi non è ovviamente del testo originale della sentenza.  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.611/2006

Reg.Dec.

N.  7541  Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal CODACONS, dall’ADUSBEF e dalla FEDERCONSUMATORI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Cristina Tabano, ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale del Codacons, in Roma, viale Mazzini, n.73;

contro

Ministero per le attività produttive, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Direzione generale armonizzazione mercato tutela consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

e nei confronti

Associazione ALTROCONSUMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Giacobini, Paolo Martinello e Giovanni Valeri, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Pasubio, n. 2, int. 7; 

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, n. 3501/2004;

(omissis)

F A T T O    E    D I R I T T O

(omissis)

     4.3. Con riferimento allo statuto di Altroconsumo anche la verifica in astratto, ritenuta l’unica possibile dal Ministero, conduce a rilevare quel deficit democratico illustrato in precedenza.

(omissis)

     E’ quindi evidente come il vero centro decisionale dell’associazione Altroconsumo sia costituito dal Comitato di direzione e tale scelta rientra ovviamente negli ampi spazi consentiti all’autonomia di un associazione di consumatori.

     Tuttavia, la composizione del Comitato di direzione è tale da non costituire una espressione, anche indiretta, della volontà dei soci, in quanto è formato solo per tre componenti su sette da soggetti eletti dal Consiglio, a sua volta eletto dai soci; i restanti membri sono nominati da Euroconsumer (tre) e da Edizioni Altroconsumo (uno), soggetti distinti dall’associazione Altroconsumo.

     Pertanto, la maggioranza del principale organo dell’associazione Altroconsumo non è espressione dei soci e quindi non è eletta su base democratica, ma è nominata da soggetti terzi che assumono così il reale controllo dell’associazione ed hanno gli strumenti per impedire anche modifiche statutarie idonee a ripristinare un ordinamento a base democratica (vedi il già descritto potere del Comitato in relazione alla modifica dello Statuto).

(omissis)

     4.4. All’elemento appena descritto, che attiene alla struttura dell’associazione e alle norme statutarie, si aggiunge anche un ulteriore profilo dedotto con lo stesso motivo del ricorso e relativo alle modalità di elezione del Consiglio.

(omissis)

     E’ questo uno dei casi in cui la astratta previsione statutaria deve essere valutata anche alla luce delle concrete modalità attuative e tale verifica si impone proprio perché lo Statuto si limita a prevedere il voto per corrispondenza senza dettare ulteriori prescrizioni al fine di garantire l’effettiva democraticità del metodo prescelto.

     L’assenza di tali ulteriori prescrizioni ha consentito in concreto che il voto per corrispondenza si svolgesse con le seguenti modalità: presentazione di lista bloccata di 21 soci comunicata agli iscritti tramite tagliando inserito nella rivista Altroconsumo; possibilità di sbarrare sulla scheda la casella “approvo / non approvo” senza alcun voto di preferenza; invio della scheda in busta chiusa all’associazione Altroconsumo.

     Tali modalità non consentono di sapere se effettivamente il voto provenga da un socio, potendo qualunque soggetto essere venuto in possesso della scheda ed averla inviata; non consentono di escludere che possano circolare un numero di schede maggiore rispetto al numero effettivo dei soci, non essendovi alcun tipo di controllo per numerare le schede con sistemi che garantiscano comunque la segretezza del voto (omissis) .

     Inoltre, la stessa sola possibilità di approvare o meno la lista consente l’elezione del Consiglio anche in presenza di rilevanti manifestazioni di dissenso (“non approvo”).

     Anche la mancata possibilità di indicare un voto di preferenza non è rispondente ad un sistema democratico, in cui normalmente l’elettore esercita il proprio diritto di scegliere i propri rappresentanti, indicando il/i nominativo/i per cui intende esprimere la propria preferenza all’interno della lista prescelta.

     La stessa possibilità di presentare liste alternative è resa più complicata dalla necessaria presentazione di una lista di 21 soci e dalla difficoltà nell’accedere ad un elenco pubblico dei soci (omissis).

     I descritti elementi conducono a ritenere che il sistema elettorale individuato dallo Statuto non sia rispondente ad un ordinamento su base democratica, tenuto conto sia dell’assenza nello Statuto di garanzie idonee a rendere meno vulnerabile il voto per corrispondenza, sia delle concrete modalità con cui sono state effettuate le votazioni, che confermano tali carenze.

     4.5. In definitiva, deve ritenersi che la struttura dell’associazione Altroconsumo, caratterizzata dalla concentrazione dei poteri di gestione in un organo (Comitato di Direzione), la cui maggioranza non viene eletta e il sistema per l’elezione del Consiglio costituiscono elementi tali da condurre ad un giudizio negativo circa il requisito del possesso di uno Statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, previsto dall’art. 5, comma 2, lett. a), della legge n. 281/98, oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005.

     L’assenza del requisito rende illegittima l’impugnata iscrizione di Altroconsumo negli elenchi delle associazioni dei consumatori previsti dalla medesima norma.

     5.1. E’ in parte fondata anche l’ulteriore censura con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) e comma 3, della legge n. 281/98, per la non consentita presenza del Presidente dell’associazione Altroconsumo nei consigli di amministrazione di società di capitali.

(omissis)

     5.2. Con riguardo al requisito, previsto dalla citata lett. f) dell’art. 5 della legge n. 281/98, si ritiene che la presenza dell’Avv. Martinello quanto meno nei consigli di amministrazione di Conseur S.A. (Euroconsumers), di Altroconsumo Edizioni s.r.l. e di Altroconsumo Edizioni finanziarie s.r.l. si pone in contrasto con il divieto sancito dalla disposizione in esame.

     Infatti, nessuna di dette società può essere considerata meramente strumentale all’attività dell’associazione dei consumatori Altroconsumo.

     Per quanto concerne le due società editoriali la strumentalità vi sarebbe stata se fossero state costituite e partecipate, interamente o in via maggioritaria, dall’associazione Altroconsumo, che invece riveste il ruolo di socio di minoranza in una sola di queste.

     Il Consiglio di Stato ha già esaminato in modo approfondito il rapporto intercorrente tra l’associazione Altroconsumo e Altroconsumo edizioni s.r.l., quando ha ritenuto che alla prima non spettano i contributi previsti dall’art. 6 della legge n. 281/1998 per le attività editoriali svolte dalle associazioni consumeristiche (Cons. Stato, IV, n. 2555/2004).

     Con tale decisione è stato evidenziato che “può  ammettersi che una associazione consumeristica (priva di scopo di lucro in base alla legge n. 281\1998), si avvalga per la pubblicazione a stampa, di un’impresa (quale ne sia la forma giuridica), purché si possa riscontrare che è la prima a svolgere attività editoriale e che la seconda è un mero strumento realizzativo dell’attività editoriale in questione. Ciò presuppone che la prima abbia la effettiva direzione e sia responsabile della linea editoriale della seconda. Nel caso di specie così non è, perché il Comitato Altroconsumo non controlla in via immediata e diretta la s.r.l. Editoriale Altroconsumo, essendo irrilevante che il proprio presidente faccia parte del consiglio di amministrazione di Conseur s.a., ovvero che esistano accordi negoziali costitutivi di vincoli di scopo e di cooperazione fra la s.r.l. Editoriale, il Comitato consumatori e la Conseur s.a., nonché che le azioni di quest’ultima siano gestite da una fondazione composta da rappresentanti delle associazioni nazionali di consumatori che collaborano in seno alla società.”

     Tali considerazioni conducono a considerare Altroconsumo Edizioni s.r.l. come un soggetto terzo rispetto alla associazione e, in quanto soggetto terzo, la società editoriale viene ad essere una impresa di produzione, che opera nello stesso settore dell’associazione: l’offerta di servizi per i consumatori attraverso l’abbonamento alla rivista gestita con scopo di lucro dalla società.

(omissis)

     Del resto, sotto il profilo dell’interesse dell’associazione e dei consumatori da questa rappresentati sarebbe stato più ragionevole la costituzione di una società controllata dall’associazione, che avrebbe così incassato i rilevanti utili prodotti dalla rivista, potendoli destinare ad attività a vantaggio dei propri soci e dei consumatori in generale.

(omissis)

     Le medesime considerazioni valgono ovviamente anche per Altroconsumo edizioni finanziarie s.r.l., che è controllata da Altroconsumo edizioni s.r.l..

     5.3. Il ragionamento svolto non è contraddetto dal fatto che gli utili delle società editoriali finiscano comunque nelle casse di Conseur S.A. (oggi Euroconsumers S.A.), che persegue anche lo scopo di tutela dei consumatori.

     Infatti, anche tale società ricade nella nozione di “impresa di produzione e servizi in qualsiasi forma costituita, per gli stessi settori in cui opera l’associazione”, per la quale scatta l’incompatibilità tra gli organi di amministrazione.

     Conseur S.A. non può essere definita una associazione di consumatori, ma è una società che opera nel settore del consumo, che produce utili e soprattutto che può ripartire tali utili tra gli azionisti (tra cui figura anche una persona fisica oltre ad altri enti), come previsto dall’art. 18 del suo Statuto.

     Tale possibilità di ripartizione degli utili tra i soci determina che anche Euroconsumers sia una impresa di servizi che opera nello stesso settore dell’associazione e a cui si applica il divieto di compresenza degli amministratori, previsto dal citato art. 5.

     Del resto, il legislatore ha voluto fare riferimento a imprese “in qualsiasi forma costituite” proprio per evitare che il divieto potesse essere aggirato tramite la costituzione di soggetti, che comunque nella sostanza hanno la possibilità di operare come vere e proprie imprese come avviene per Conseur.

     In definitiva, la presenza del legale rappresentante dell’associazione Altroconsumo nei consiglio di amministrazione delle due società editoriali e di Conseur (Euroconsumers) costituisce una violazione dell’art. 5, comma 2, lett. f) della legge n. 281/98 (oggi art. 137 del D. Lgs. n. 206/2005), che preclude l’iscrizione dell’associazione nell’elenco delle associazioni dei consumatori.

     Non viene presa in considerazione la presenza dello stesso legale rappresentante di Altroconsumo nel CdA di ESTCF S.A. e di Deco Proteste Lda, in quanto successiva all’impugnato decreto e non rilevante quindi ai fini del presente giudizio.

     6. In conclusione, ciascun singolo elemento autonomamente considerato conduce a ritenere che l’associazione Altroconsumo non avesse alla data di adozione dell’impugnato provvedimento i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco delle associazione dei consumatori.

(omissis)

     Deve però essere precisato che i principi contenuti nella presente sentenza comportano la necessità di un controllo più approfondito e non limitato ad una verifica in astratto compiuta sui soli Statuti delle associazioni, come finora fatto dal Ministero; tale controllo, per evidenti esigenze di parità di trattamento, non potrà che essere esteso a tutte le associazioni di consumatori.

(omissis)

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. (omissis)

     Così deciso in Roma, il 22-11-2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia    Presidente

Sabino Luce      Consigliere

Giuseppe Romeo     Consigliere 

Lanfranco Balucani     Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est. 

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere       Segretario

ROBERTO CHIEPPA     VITTORIO ZOFFOLI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

il...15/02/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 

 

N.R.G. 7541/2004


FF