Premesso che
in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto "Milleproroghe" è stato abolito il particolare trattamento fiscale previsto per i fondi comuni di diritto italiano dal decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997. È stata infatti estesa ad essi a partire dal 1° luglio 2011 la cosiddetta tassazione sul realizzato, al posto di quella sul maturato, accontentando Assogestioni, principale associazione di categoria del risparmio gestito;
non è stata una modifica a generale vantaggio dei risparmiatori, come ha dimostrato il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento di Matematica dell'Università di Torino e autore del libro "Il risparmio tradito". Si veda la sua analisi "Tassazione sui fondi comuni: solo briciole dal nuovo regime" uscita su "la Repubblica" del 21 marzo nell'inserto "Affari & Finanza". La modifica comporta infatti vantaggi spesso irrisori per quanti escono in guadagno da un fondo comune, ma un netto peggioramento per quanti escono in perdita. Anziché vedersi subito accreditato nella quota del fondo il 12,5 per cento della perdita (capital loss), hanno a disposizione una specie di credito d'imposta che riusciranno a compensare, solo se conseguiranno in tempo sufficienti guadagni (capital gain);
il professor Scienza ha denunciato anche altre palesi iniquità nel trattamento fiscale del risparmio;
«La prima riguarda chi riscuote il capitale finale, cosiddetto montante, di un fondo pensione con una perdita fiscalmente non recuperata, come è capitato a molti a fine 2008 o nel 2009». Ebbene, in casi simili il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 non riconosce nessun credito d'imposta a fronte della perdita. L'aderente al fondo pensione è trattato peggio del partecipante a un fondo comune;
la seconda riguarda «chi incassa il capitale a scadenza di una polizza vita, ottenendo meno di quanto versato. Anche a lui non viene riconosciuto nessun credito d'imposta da scalare a fronte di guadagni successivi». Storicamente ciò si spiega con il fatto che «La normativa specifica (Legge n. 482 del 26 settembre 1985)» fu emanata quando erano diffuse solo le «polizze rivalutabili, non esposte al rischio di minusvalenze». Ma con le polizze index-linked o unit-linked da anni le perdite sono frequenti, né sono escluse per il futuro;
in entrambi casi è evidente l'ingiustizia rispetto a chi ha i propri risparmi in titoli di Stato, azioni eccetera, o anche in fondi o gestioni;
si può infine ravvisare una terza più generale nel fatto che comunque le perdite finanziarie siano utilizzabili solo entro il quarto anno solare successivo a quello cui si riferiscono, il che ovviamente è possibile solo a fronte di sufficienti guadagni (capital gain), altrimenti scadono. Mentre non scadono i crediti relativi alle imposte sui redditi, che sono una fattispecie analoga;
considerato che:
l'articolo 47 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito";
la materia è stata regolata negli anni da norme specifiche sia comunitarie sia nazionali, da ultimo dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";
i clienti del risparmio gestito secondo Assogestioni sono circa 10 milioni, per cui quelli che registrano perdite saranno almeno uno o 2 milioni di persone,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti, nelle opportune sedi normative, il Governo intenda adottare al fine di sanare le anomalie evidenziate in premessa che comportano un'evidente iniquità di trattamento fiscale;
come intenda tutelare concretamente gli interessi dei risparmiatori nonché il risparmio che non solo connota un sistema economico, ma garantisce la tenuta stessa dell'ordinamento e delle istituzioni nonché il realizzarsi di quei diritti economici e sociali attraverso i quali è assicurata la dignità della persona.